Se l’installazione avviene in un posto auto privato e senza che ci siano lavori sulle parti comuni, non è necessaria alcuna autorizzazione da parte del condominio. Qualora, invece, fossero necessari dei lavori sulle parti comuni dell’edificio o sia necessario connettersi al contatore condominiale, è necessaria l’autorizzazione dal parte del condominio.
Per essere approvata, la delibera di autorizzazione necessiterà del consenso di 501 millesimi su 1000 e della maggioranza in numero dei condomini (ad esempio 4 condomini su 6 totali del condominio). Quanto agli edifici esistenti, se si volesse proporre l’installazione di colonnine di ricarica elettriche, le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima e in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, commi 1, 2 e 3 Cc”. Per l’effetto, in seconda convocazione risulta sufficiente un quorum di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti.
Cosa succede se l’assemblea non approva?
In ipotesi di mancato assenso da parte dell’assemblea, il singolo condòmino, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, può comunque installare i dispositivi a proprie spese, purché il nuovo impianto non danneggi le parti comuni, non alteri la sicurezza e il decoro dell’edificio, non ostacoli altri comproprietari nell’uso delle parti comuni.
È previsto anche il diritto di partecipazione degli altri condòmini successivamente alla installazione da parte del singolo?
Sì, il che opera secondo i princìpi previsti dall’articolo 1121 c.c., nel senso che i condòmini potranno partecipare in un tempo successivo all’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’impianto.